Art. 6.
(Formazione e istituzione della Commissione per la formazione nelle medicine complementari).

      1. I corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in medicine complementari devono avere i seguenti requisiti:

          a) la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo, ma comunque non inferiore a 400 ore, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione permanente;

          b) per l'iscrizione ai corsi è richiesta la laurea in medicina e chirurgia o la laurea in odontoiatria o la laurea in medicina veterinaria.

      2. Presso il Ministero della pubblica istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Commissione per la formazione nelle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione per la formazione», la cui composizione è definita dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentiti i pareri del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca.
      3. I compiti della Commissione per la formazione sono i seguenti:

          a) esprimere parere obbligatorio sui criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché dei programmi e dei contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in medicine

 

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complementari, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione premanente;

          b) esprimere parere obbligatorio sulle qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati, nonché sulle modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c), fermo restando che possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

          c) esprimere parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro dei docenti;

          d) esprimere parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 3;

          e) esprimere parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati.

      4. La Commissione per la formazione definisce, altresì, criteri di valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia sia nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, di quelli conseguiti nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del titolo di studio posseduto al diploma di esperto nella medicina complementare per la quale si è conseguito il titolo.
      5. Il riconoscimento di cui al comma 4 è effettuato dal Ministro della salute, previo parere obbligatorio della Commissione permanente. L'interessato comunica l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali di appartenenza.
      6. La Commissione per la formazione esprime inoltre parere vincolante alla Commissione permanente su ogni questione che le sia sottoposta dalla stessa Commissione permanente.

 

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      7. La Commissione per la formazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
      8. L'attività e il funzionamento della Commissione per la formazione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all'atto del suo insediamento.